(1) Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessorato alla Sanità e le OO.SS. firmatarie del presente accordo, sulla base delle medie nazionali della spesa storica e dei parametri di spesa per assistito, fissano i criteri per la determinazione dei livelli di spesa programmati ai quale fare riferimento per la valutazione dell'attività prescrittiva del medico di medicina generale.
(2) Tali criteri dovranno prevedere:
- - le modalità per individuare le spese direttamente indotte dai medici convenzionati e quelle indotte da altri professionisti, anche appartenenti a strutture specialistiche, convenzionate e non, e di ricovero;
- - le modalità di calcolo del livello di spesa programmata tenendo conto:
- a) della popolazione pesata per età e sesso e per particolari patologie;
- b) del confronto dei costi aziendali provinciali con quelli nazionali;
- c) del finanziamento dei livelli uniformi di assistenza.
- - le procedure di verifica della qualità delle prestazioni e del controllo dei risultati attesi, compresi eventuali correttivi ai parametri prestabiliti.
(3) Il rispetto da parte dei medici di medicina generale del livello di spesa programmata comporta, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, la corresponsione di una quota annua pari al 40% della differenza tra la spesa sanitaria programmata e quella effettivamente sostenuta, di cui il 75% di diretta spettanza al medico che ha rispettato il tetto di spesa programmata e il rimanente 25% da suddividere tra tutti i medici del distretto o dell'ambito territoriale di riferimento.
Nulla è richiesto al medico che non ha rispettato il livello di spesa programmata.
(4) Sulla minor spesa indotta, il 5% è destinata al potenziamento delle prestazioni sanitarie distrettuali da parte delle Aziende, sentito il Comitato di cui all'articolo 11.
(5) Le parti concordano di prevedere l'attivazione del presente istituto nel prossimo accordo collettivo provinciale.