pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 7 ottobre 1997, N. 48
(1) Le Aziende si adoperano mediante comunicati a mezzo stampa ed appositi depliants, ad informare l'utenza di quanto previsto dal presente accordo, con particolare riguardo all'effettuazione delle visite ambulatoriali di norma a mezzo prenotazione, ai diritti/doveri del medico di assistenza primaria e del cittadino e all'erogazione delle prestazioni gratuite e a pagamento.
(2) L'elenco delle eventuali prestazioni a pagamento e le relative tariffe dovranno essere esposte in ogni studio professionale.
(3) L'entità delle tariffe minime sarà fissata dall'Ordine dei Medici della Provincia di Bolzano, previo accordo con le OO.SS. firmatarie del presente accordo.