(1) Fermi gli obblighi a carico delle Aziende stabiliti dall'articolo 21, i rapporti economici tra medico sostituito e quello sostituto, sono regolati tenendo conto dell'uso delle attrezzature e delle altre spese oltre che della maggiore o minore mobilità legata alla stagione. Non è consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione.
(2) L'onorario professionale e il compenso aggiuntivo, quest'ultimo nel caso che entrambi ne abbiano il diritto, devono essere corrisposti al medico sostituto.
(3) Se il medico sostituto svolge la propria attività professionale usufruendo dello studio e delle attrezzature del medico sostituito, a detto medico sostituto spetta il 15% del concorso nelle spese per la produzione del reddito, in quanto quest'ultimo utilizza il proprio mezzo di trasporto per l'espletamento delle visite domiciliari.
(4) L'indennità forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale rimane di esclusiva competenza del medico sostituito.
(5) Individuata convenzionalmente nel 20% la variazione relativa alla maggiore o minore mobilità, i compensi di cui al comma 2 spettano, per i primi 30 giorni, integralmente al medico sostituto se relativi a sostituzioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre, se relativi ai mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo essi sono maggiorati del 20% con oneri a carico del titolare e ridotti del 20% se relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.