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In vigore al: 21/11/2014

c) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1997, n. 33661)
Approvazione dell'accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale

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1)

pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 7 ottobre 1997, N. 48

Art. 18 (Copertura delle zone carenti di assistenza primaria)

(1) Entro la fine dei mesi di marzo e di settembre di ogni anno la Provincia pubblica sul Bollettino Ufficiale l'elenco delle zone carenti di medici convenzionati per l'assistenza primaria individuate nel corso del semestre precedente nell'ambito delle singole Aziende, sulla base dei criteri di cui al precedente articolo, tenendo presente eventuali pensionamenti del semestre in corso.

Qualora gli iscritti del medico di medicina generale uscente non possano essere acquisiti dagli altri medici operanti nell'ambito territoriale o distretto, tale posto sarà bandito nel semestre precedente.

(2) In sede di pubblicazione delle zone carenti, fermo restando l'ambito di iscrizione del medico, l'Azienda può indicare il Comune o la zona in cui deve essere comunque assicurato un congruo orario di assistenza ambulatoriale.

(3) Possono concorrere al conferimento degli incarichi nelle zone carenti rese pubbliche secondo quanto stabilito dal comma 1:

  • a)  I medici che risultano già iscritti in uno degli elenchi dei medici convenzionati per l' assistenza primaria istituiti nell'ambito provinciale ai sensi dell'articolo 17, ancorchè non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria provinciale, a condizione peraltro che risultino iscritti da almeno due anni nell'elenco di provenienza e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio sanitario provinciale, eccezione fatta per attività di continuità assistenziale, attività programmata nei servizi territoriali e attività di medico igienista distrettuale. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascun distretto o ambito territoriale. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento;
  • b)  i medici inclusi nella graduatoria provinciale valida per l' anno in corso.

(4) Gli aspiranti, entro 20 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, presentano separate domande alle Aziende competenti indicando a pena di nullità le eventuali altre località carenti per le quali concorrono.

(5) In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamento di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilità, secondo lo schema allegato sub lettera H).

(6) Al fine del conferimento degli incarichi nelle località carenti i medici di cui alla lettera b) del comma 3 sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:

  • a)  attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria provinciale di cui all' articolo 2;
  • b)  attribuzione di punti 5 a coloro che nella località carente per la quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria provinciale;
  • c)  attribuzione di punti 20 ai medici residenti nell' ambito della Provincia da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria provinciale.

(7) Al fine del conferimento degli incarichi l'Azienda formula per ogni distretto o ambito territoriale carente una apposita graduatoria dei medici di cui al comma 3, dando la precedenza ai medici di cui alla lettera a) del comma 3 in base alla anzianità di iscrizione negli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria.

(8) È cancellato dalla graduatoria provinciale, ai soli fini del conferimento degli incarichi di assistenza primaria, il medico che abbia accettato l'incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 1.

(9) Il medico che, avendo concorso all'assegnazione di una zona carente avvalendosi della facoltà di cui al comma 3 lettera a), accetta l'incarico ai sensi dell'articolo 19 comma 1, decade dall'incarico detenuto nell'ambito territoriale di provenienza al trentesimo giorno dall'accettazione.

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