1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la Ripartizione provinciale Agricoltura effettua annualmente controlli a campione su almeno il sei per cento delle iniziative agevolate.
2. L’individuazione delle iniziative da sottoporre a controllo avviene annualmente mediante sorteggio, effettuato da una commissione composta dal Direttore/dalla Direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura o da un suo delegato/una sua delegata, dal Direttore/dalla Direttrice dell’ufficio competente per la liquidazione del contributo e da un funzionario incaricato/una funzionaria incaricata. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito viene redatto apposito verbale.
3. I controlli amministrativi e i sopralluoghi sono eseguiti da funzionari della Ripartizione provinciale Agricoltura, che redigono il relativo verbale di accertamento.
4. In caso di accertate irregolarità trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.