(1) Fermi gli obblighi a carico delle Aziende stabiliti dall'articolo 22, i rapporti economici tra medico sostituto e quello già sostituito, sono regolati tenendo conto dell'uso delle attrezzature e delle altre spese oltre che della maggiore o minore morbilità legata alla stagione. Non è consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione.
(2) Al medico sostituto deve essere corrisposto il 67 % dell'onorario professionale di cui all'articolo 42, comma 1, pt. 1).
(3) Se il medico sostituto svolge la propria attività professionale usufruendo dello studio e delle attrezzature del medico sostituito, a detto medico sostituto spettano ulteriori 2,4 % dell'onorario professionale di cui all'articolo 42, comma 1, pt. 1), in quanto quest'ultimo utilizza il proprio mezzo di trasporto per l'espletamento delle visite domiciliari.
(4) Individuata convenzionalmente nel 20 % la variazione relativa alla maggiore o minore morbilità, i compensi di cui al comma 2 spettano, per i primi 30 giorni, integralmente al medico sostituto se relativi alla sostituzioni effettuate nei mesi di aprile, maggio ottobre e novembre; se relativi ai mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo essi sono maggiorati del 20 % con oneri a carico del titolare e ridotti del 20 % se relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.