(1) Il trasferimento della titolarità di un impianto stradale di distribuzione carburanti comporta il trasferimento della relativa autorizzazione.
(2) Il soggetto subentrante deve comunicare all’Ufficio provinciale Commercio e servizi, entro 30 giorni dal subingresso, di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’Art. 8 della legge nonché dei requisiti di cui all’articolo 34, comma 4 del presente regolamento. Una copia del contratto notarile relativo al trasferimento della proprietà o della gestione dell’azienda, di un ramo d’azienda, ecc., deve essere presentata all’Ufficio provinciale Commercio e servizi.
(3) Le modifiche della ragione sociale, della composizione degli azionisti e simili devono essere comunicate all’Ufficio provinciale Commercio e servizi entro 30 giorni. In questo caso non verrà rilasciata una nuova autorizzazione.