(1) L’autorizzazione all’installazione, al trasferimento o alla modifica di impianti stradali di distribuzione carburanti è rilasciata dalla direttrice/dal direttore della Ripartizione provinciale Economia.
(2) La procedura è avviata dall’Ufficio provinciale Commercio e servizi, non appena il comune competente per territorio fa pervenire allo stesso la domanda di permesso di costruire, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) relative all’installazione, al trasferimento o alla modifica dell’impianto stradale di distribuzione carburanti.
(3) La domanda di autorizzazione, da redigersi su apposito modulo, deve essere inviata in formato PDF tramite un’unica mail PEC alla casella di posta elettronica certificata dell’Ufficio provinciale Commercio e servizi, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente.
(4) Con la domanda di autorizzazione, accompagnata da un’autocertificazione attestante le generalità, la ragione sociale, la residenza o la sede sociale, l’impresa richiedente dichiara:
- il possesso dei requisiti di onorabilità attestati da un estratto dal casellario giudiziale e da un certificato antimafia;
- l’ubicazione e la sede/l’indirizzo dell’impianto;
- i tipi di carburante per i quali si chiede l’autorizzazione;
- la capacità in metri cubi dei serbatoi a cui sono collegate le singole colonnine e le quantità massime, espresse in metri cubi, di olio lubrificante confezionato nei prescritti fusti o recipienti, di olio esausto e di urea (AD-Blue), che il richiedente intende detenere presso l’impianto;
- di osservare, nella realizzazione dell’impianto, le prescrizioni in materia di tutela del paesaggio e quelle contenute negli strumenti urbanistici, le disposizioni di carattere fiscale e tributario e le norme in materia di prevenzione degli incendi, di sicurezza sanitaria, ambientale e stradale nonché di tutela dei beni storici ed artistici.
(5) A seguito del rilascio del titolo abilitativo da parte del comune e dell’inoltro dello stesso all’Ufficio provinciale Commercio e servizi, la direttrice/il direttore della Ripartizione provinciale Economia conferma con apposita comunicazione la sussistenza dei requisiti per l’installazione, il trasferimento o la modifica dell’impianto stradale di distribuzione carburanti.
(6) Il rigetto della domanda di autorizzazione è disposto con decreto della direttrice/del direttore della Ripartizione provinciale Economia.
(7) Fermi restando i termini prescritti dalla legge provinciale n. 9/2018 in ordine all’efficacia e alla decadenza dei titoli edilizi, per l’esercizio dell’impianto è fissato un periodo massimo di tre anni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5.
(8) Al termine dei lavori di costruzione, trasferimento o modifica dell’impianto, dopo aver ricevuto la segnalazione certificata di agibilità dell’impianto inviata per conoscenza dal comune competente all’Ufficio provinciale Commercio e servizi, la direttrice/il direttore della Ripartizione provinciale Economia rilascia all’impresa richiedente l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto del distributore fisso di carburante.
(9) In caso di trasferimento di un impianto di distribuzione carburanti da un comune ad un altro della provincia di Bolzano, deve inoltre essere richiesto il parere dei sindaci di entrambi i comuni interessati dal trasferimento.
(10) L’installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti è consentita nel rispetto del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”, nonché delle specifiche norme vigenti in materia di tutela ambientale e di quelle contenute negli strumenti urbanistici.
(11) Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 257/2016, i nuovi impianti e gli impianti soggetti a totale ristrutturazione devono dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di rifornimento di metano in forma liquida (GNL) o compressa (GNC) o GPL, anche in modalità di self-service. Sono fatti salvi gli impianti che si devono trasferire per cause di forza maggiore, che si insediano o sono ubicati in “zone svantaggiate” o per i quali sussistano “impossibilità tecniche”, come definite all’articolo 33, commi 2 e 4.
(12) Le strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabiliti per le zone all’interno delle quali ricadono e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% della superficie dell’impianto, esclusa l’area occupata dalla pensilina.
(13) Non è consentita l’installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti nei tratti di strada caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico o in zone di incanalamento di manovre veicolari e nelle aree di pertinenza o limitrofe a edifici tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
(14) Gli accessi degli impianti stradali di distribuzione di carburanti, specie per quanto riguarda le distanze da incroci, dossi, curve, intersezioni, impianti semaforici, sono soggetti alla disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo Codice della Strada” e dal DPR 16 dicembre 1992, n. 495, recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”. Il piazzale dell’impianto stradale di distribuzione di carburanti deve comunque essere separato dalla sede stradale da idoneo spartitraffico.
(15) Lungo le strade extraurbane principali, secondarie e urbane di scorrimento, così come definite dal “Nuovo Codice della Strada”, gli accessi ai nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti, sono costituiti da corsie di accelerazione e decelerazione della larghezza di almeno 3 metri e raccordate al piazzale dell’impianto con curve di raggio non inferiore a 10 metri. L’area occupata dalle corsie è da considerarsi aggiuntiva rispetto alla superficie prevista per le diverse tipologie di impianto.
(16) Per gli impianti ubicati lungo strade a quattro o più corsie, ai fini della sicurezza stradale, le corsie di accelerazione o di decelerazione devono avere lunghezza minima rispettivamente di 75 metri o 60 metri e larghezza non inferiore a 3 metri, raccordate al piazzale dell’impianto con curve di raggio non inferiore a 10 metri. L’area occupata dalle corsie è considerata aggiuntiva alla superficie del piazzale medesimo.
(17) L’Ufficio provinciale Commercio e servizi effettua, in collaborazione con l’Ufficio provinciale Prevenzione incendi e l’Ufficio provinciale Tutela acque, controlli a campione per verificare la conformità dell’impianto al progetto originariamente approvato e alle eventuali successive modifiche.