(1) L'indennità di funzione è utile per la determinazione dei seguenti trattamenti retributivi:
(2) 6)
(3) L'indennità di funzione e l'indennità individuale vengono corrisposte secondo le modalità ed i limiti previsti per la corresponsione dello stipendio in caso di assenza per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio.