(1) Salvo quanto previsto all’articolo 53, comma 3, e all’articolo 54, comma 3, la variazione del/della legale rappresentante, la variazione della denominazione o ragione sociale di un’attività commerciale di cui all’articolo 1, comma 2, della legge, la variazione del soggetto in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali, nonché le trasformazioni societarie non conseguenti a trasferimento di attività per atto tra vivi o a causa di morte sono soggette a comunicazione da inoltrare tramite il SUAP al comune competente per territorio. La comunicazione va inoltrata entro trenta giorni dalla variazione e non comporta il rilascio di una nuova autorizzazione o la presentazione di una nuova segnalazione certificata di inizio attività.