(1) La sospensione dell’attività di distribuzione di carburante per un periodo pari o inferiore a trenta giorni consecutivi è soggetta a comunicazione all’Ufficio provinciale Commercio e servizi. Per periodi superiori, la sospensione deve essere autorizzata dalla direttrice/dal direttore della Ripartizione provinciale Economia, previa richiesta motivata.
(2) La sospensione è di norma autorizzata per un periodo massimo di tre anni in un quinquennio, prorogabile per comprovate e documentate cause di forza maggiore.
(3) I titolari di impianti che abbiano sospeso la propria attività per più di trenta giorni senza la prescritta autorizzazione sono diffidati a riprenderla entro un termine massimo di 30 giorni, pena la revoca dei relativi provvedimenti di autorizzazione. Il medesimo provvedimento è adottato qualora, alla scadenza del periodo di sospensione autorizzata, si accerti il perdurare dell’inattività dell’impianto.