(1) La segnalazione certificata di inizio attività per subingresso di cui all’articolo 57 della legge non è richiesta, qualora alla cessazione del contratto di affitto di azienda, o di ramo d’azienda, il/la titolare del titolo abilitativo intenda cessare l’attività. In tal caso va presentata la comunicazione di cessazione attività di cui all’articolo 56 del presente regolamento.
(2) Con riferimento all’Art. 57, in particolare al comma 7, e all’articolo 31 della legge, in caso di scadenza del contratto di affitto di azienda o di ramo di azienda, o in caso di risoluzione o rescissione del contratto, la reintestazione del titolo abilitativo al/alla titolare originario/originaria non configura un’ipotesi di subingresso. In tal caso il comune procede annualmente alla verifica della regolarità contributiva del/della titolare originario/originaria ai sensi dell’articolo 31, comma 3, lettera a), della legge. Nel caso di successivo affitto o di successiva cessione di azienda o di ramo di azienda, il comune procede alla verifica della regolarità contributiva sia nei confronti del/della titolare originario/originaria (cedente) che del/della subentrante.
(3) In caso di reintestazione del titolo abilitativo al/alla titolare originario/originaria di cui al comma 2, questi/questa è comunque tenuto/tenuta a comunicare al comune competente, entro 30 giorni, l’avvenuta reintestazione del titolo abilitativo, utilizzando la modulistica di cui all’articolo 2 del presente regolamento.