(1) Con decorrenza 1 settembre 2002 il personale medico in servizio viene inquadrato secondo le modalità di cui all'allegato 1 del presente contratto. A partire dalla stessa data la retribuzione del personale medico è articolata in trattamento fondamentale, trattamento di posizione e trattamento accessorio.
(2) Trattamento fondamentale:
- stipendio di livello, comprensivo dei miglioramenti collegati alla progressione professionale
- indennità integrativa speciale
- indennità per l'uso della lingua ladina
- indennità di specificità medica e veterinaria
- indennità di posizione fissa.
(3) Trattamento di posizione:
- indennità di dirigente sostituto di direttore
- indennità di funzione
(4) Trattamento accessorio:
- indennità individuale
- retribuzione di risultato
- compenso ore aggiuntive programmate
- compenso di lavoro straordinario
- indennità di pronta disponibilità
- indennità per il servizio festivo e notturno
- indennità di missione
- indennità per il rischio radiologico
- indennità di membro del comitato scientifico di cui all'articolo 45, comma 17
- indennità ad personam di cui all'articolo 54, comma 6. 5)
(5) Al personale medico viene, inoltre, corrisposta una tredicesima mensilità di retribuzione in misura pari ad un dodicesimo della retribuzione annua spettante sulla base degli elementi retributivi di cui ai commi 2 e 3. Al personale medico assunto o che cessi dal servizio nel corso dell'anno la tredicesima mensilità è corrisposta in misura proporzionale al periodo di servizio prestato.
(6) La corresponsione dello stipendio e degli altri assegni fissi e continuativi avviene mensilmente il giorno 27 di ogni mese ovvero qualora questo non sia lavorativo, il giorno lavorativo precedente. La tredicesima mensilità viene corrisposta, unitamente allo stipendio relativo al mese di dicembre, di regola il 18 dicembre ovvero qualora questo sia non lavorativo, il giorno lavorativo precedente, salva la precedente cessazione dal servizio, con possibilità di modificare la data a seguito di un accordo aziendale.