1. Sono istituiti appositi elenchi per l’insegnamento di ognuna delle metodologie didattiche di cui all‘articolo 1, comma 2, qualora la particolare metodologia didattica sia applicata.
2. Gli elenchi per particolari metodologie didattiche di cui all‘articolo 1, comma 2 sono:
a) l'elenco per l’insegnamento nelle scuole ad indirizzo didattico differenziato Montessori;
b) l'elenco per altre nuove forme della pedagogia;
c) l'elenco per l’insegnamento di discipline non linguistiche secondo la modalità didattica CLIL e
d) l'elenco per l'insegnamento in ospedale.
3. Tali elenchi sono costituiti esclusivamente da insegnanti iscritti nelle graduatorie provinciali e d‘istituto con la relativa precedenza in base alla metodologia didattica corrispondente.