Le modalità per l’istituzione dei posti nell’organico, i requisiti per l’inserimento negli appositi elenchi di cui all’articolo 2 comma 2 nonché le modalità per la copertura dei posti per particolari metodologie didattiche di cui all’articolo 1 comma 2 vengono disciplinate tramite distinte deliberazioni della giunta provinciale in questi settori.