1. Ai fini della presentazione degli elenchi e delle domande previsti dai presenti criteri, gli enti gestori sono tenuti ad utilizzare esclusivamente la modulistica predisposta dall’ufficio provinciale competente. In caso contrario, le domande di finanziamento o di liquidazione non possono essere considerate.
2. Non possono inoltre essere considerate le domande incomplete o prive in tutto o in parte della documentazione richiesta; la domanda decade se non è rettificata o integrata con i documenti mancanti entro il termine stabilito dal relativo sollecito, che comunque non può essere superiore a 30 giorni.
3. La domanda, insieme alla documentazione necessaria, deve essere presentata tramite posta elettronica certificata. In caso di impossibilità di inoltro della documentazione a mezzo di posta elettronica certificata, questa può essere presentata entro i termini previsti anche tramite un cd oppure una chiavetta USB.
4. L’ente gestore richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente all’ufficio provinciale competente ogni modifica di rilievo riguardante la domanda presentata