1. Sono agevolabili le azioni formative, sia in presenza sia a distanza, della durata massima di 500 ore di lezione/unità di apprendimento complessive (1 ora di lezione/unità di apprendimento = 60 minuti). Le azioni formative devono avere contenuti tecnico-professionali attinenti al settore economico dell’impresa e rispondenti alle prospettive professionali e alle esigenze di qualificazione e aggiornamento delle persone ivi occupate.
2. Ogni azione formativa deve comprendere almeno 16 ore di lezione/unità di apprendimento e può essere costituita da uno o più corsi di formazione. Sono agevolabili solamente i corsi ai quali partecipano almeno sei persone occupate nell’impresa.
3. Non sono agevolabili:
a) le lezioni individuali;
b) il coaching, la supervisione e la consulenza;
c) i corsi in ambito sanitario che vertono su temi quali la terapia, diagnosi e cura di dolori, disturbi e simili;
d) i corsi con contenuti esoterici o ideologici;
e) i corsi per il conseguimento di patenti di guida di ogni tipo;
f) la formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche;
g) le azioni formative già presenti, in forma comparabile, nell’offerta formativa delle scuole professionali provinciali;
h) le azioni formative obbligatorie per legge in base alla normativa europea, statale o provinciale (ad es. apprendistato);
i) le azioni formative già cofinanziate direttamente con fondi pubblici;
j) i corsi di lingua che forniscono conoscenze di base;
k) le azioni formative in cui l'attività di docenza viene svolta esclusivamente da personale interno.