1. I costi dell’azione formativa non coperti dal contributo pubblico sono a carico dell’impresa.
2. In materia di cumulo di aiuti, trova applicazione quanto previsto dall’articolo 8 del regolamento (UE) n. 651/2014.
3. I costi del personale partecipante alla formazione non vengono rimborsati. Possono essere riconosciuti, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, solo ai fini del calcolo del cofinanziamento privato.
4. Qualunque sia l'ammontare dei costi del personale partecipante alla formazione, il contributo massimo non può in alcun caso superare la somma delle voci di spesa riconosciute di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4.
5. Ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, l’IVA costituisce spesa ammissibile solo se è totalmente o parzialmente indetraibile ed è stata realmente e definitivamente sostenuta dall’impresa beneficiaria. In tal caso il costo totale dell’azione formativa può essere calcolato al lordo dell’IVA, fermo restando che ciascuna impresa deve conformarsi al proprio regime fiscale.