(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è aggiunto il seguente comma 4:
“4. Le graduatorie dalla sesta alla nona qualifica funzionale per assunzioni a tempo determinato sulla base di soli titoli formate in base ai criteri previgenti all’entrata in vigore del presente articolo mantengono validità fino al rispettivo esaurimento e sono sostituite da quelle formate in base ai risultati di selezioni specifiche di cui all’articolo 27, comma 3. Fino al suddetto esaurimento per la scelta del personale trova applicazione la procedura di cui al comma 6/bis dell’articolo 13.”