(1) Il comma 5 dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:
“5. Il personale di cui ai commi precedenti può essere immesso nei ruoli provinciali, col proprio consenso e con quello dell’amministrazione di appartenenza, di norma dopo almeno un anno di servizio presso la Provincia. L’inquadramento avviene nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.”