(1) Dopo la lettera d) del comma 1/quater dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è inserita la seguente lettera d/bis):
“d/bis) nuovi incarichi a persone che abbiano già lavorato nell’Amministrazione per 36 mesi, ma che prima di tale scadenza o della nuova assunzione abbiano superato una prova selettiva di tipo concorsuale per incarichi a tempo determinato bandita dall’Amministrazione provinciale.”
(2) Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:
“Queste graduatorie risultano formate per ciascun profilo professionale e gruppo linguistico in base ai risultati di selezioni specifiche, di tipo concorsuale, regolate da appositi bandi pubblici e consistenti in prove orali o pratico- orali; il posizionamento in graduatoria corrisponde esclusivamente all’esito di tali prove.”
(3) Il comma 4 dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:
“4. Le candidate e i candidati idonei in graduatoria, secondo l’ordine di essa, sono assegnati alle strutture provinciali richiedenti. Ove il profilo professionale richiesto preveda più titoli di studio come requisito d’accesso e la struttura provinciale abbia richiesto un determinato percorso di studi, per l’incarico sono considerati solo candidate e candidati in possesso di titoli di studio corrispondenti a tale percorso di studi. Le modalità organizzative sono da stabilire nei bandi di cui al comma 3, prevedendo la pubblicazione sul sito internet della Ripartizione provinciale Personale degli annunci e dei posti da coprire.”