(1) La rubrica dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituita:
“Praticantato estivo e attività di volontariato”
(2) Il comma 1 dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:
“1. Presso i servizi dell’Amministrazione provinciale possono essere occupati, per una durata non superiore a tre mesi, studentesse e studenti di scuola secondaria superiore, studentesse e studenti universitari o neolaureati per lo svolgimento di un praticantato estivo finalizzato all’integrazione della formazione scolastica e universitaria. La Giunta provinciale stabilisce il contingente dei relativi posti, le modalità, i criteri di ammissione e l’indennità, tenuto conto della copertura finanziaria della relativa spesa nel bilancio di previsione.”