(1) Il comma 4 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:
“4. La copertura dall’esterno di posti a tempo determinato è effettuata, di norma, nel rispetto delle apposite graduatorie formate sulla base di soli titoli, se ancora disponibili, o sulla base di prove selettive di tipo concorsuale per incarichi a tempo determinato.”
(2) Il comma 5 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:
“5. In mancanza di candidate e candidati idonei a conclusione delle procedure di cui al comma 4, si possono utilizzare, a discrezione, le graduatorie per i profili con i medesimi requisiti o per ambiti territoriali limitrofi.”
(3) Al termine del comma 10 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è aggiunto il seguente periodo: “Equivale a rifiuto la mancata risposta nel termine assegnato, la mancata presentazione di documentazione necessaria all’assunzione o l’apposizione di condizioni.”
(4) Nel comma 11 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, le parole “le candidate e i candidati idonei soprannumerari” sono sostituite dalle parole “candidate e candidati idonei soprannumerari”.