(1) Il comma 4 dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:
“4. Per quanto concerne i profili professionali di cui all’articolo 13, comma 10, nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, la cancellazione può essere disposta eccezionalmente per soli sei mesi.”