(1) Al termine del comma 1 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è aggiunto il seguente periodo: “In caso di mancanza di apposita certificazione linguistica, la verifica della padronanza della lingua è demandata all’ufficio addetto all’organizzazione dei concorsi.”
(2) Il comma 2 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:
“2. I membri della commissione esaminatrice sono scelti, in tutto o in parte, fra il personale dell’Amministrazione provinciale o di altre amministrazioni pubbliche. La partecipazione alle commissioni esaminatrici costituisce per il personale provinciale un dovere d’ufficio, a cui è consentito derogare solo per grave impedimento. I membri di commissione appartengono a una qualifica funzionale superiore o almeno pari a quella dei posti messi a concorso e in ogni caso devono aver superato il periodo di prova previsto per l’assunzione a tempo indeterminato, oppure devono occupare una posizione dirigenziale. Uno dei membri della commissione esaminatrice funge da presidente. Nelle commissioni, salva motivata impossibilità, va garantita la presenza di ambedue i sessi. I membri delle commissioni non possono appartenere tutti alla stessa ripartizione provinciale.”