(1) L’articolo 41 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:
“Art. 41 (Collocamento a riposo)
1. Il personale che ha maturato un qualsiasi diritto a pensione è collocato a riposo d’ufficio il primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età.
2. Per il personale con un rapporto di lavoro a tempo determinato che ha maturato un qualsiasi diritto a pensione l’incarico decade con il primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età.
3. Il personale che non ha ancora maturato un qualsiasi diritto a pensione può rimanere in servizio fino al raggiungimento di tale diritto ed è collocato a riposo d’ufficio con il primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento del diritto a pensione.
4. Se mancano i requisiti per la pensione di vecchiaia, è garantito il trattenimento in servizio anche oltre l’età prevista per la pensione di vecchiaia, al fine di maturare i requisiti minimi per il diritto alla pensione. Non può in ogni caso essere superato il limite di età previsto dalla normativa statale vigente per i dipendenti pubblici.
5. Il personale insegnante ed equiparato nonché il personale dirigente delle scuole professionali, di musica e delle scuole dell’infanzia è collocato a riposo, dalla data di inizio dell’anno formativo successivo, al raggiungimento dei limiti massimi di età previsti dai commi precedenti.
6. Al personale del Corpo forestale provinciale e del Corpo permanente dei vigili del fuoco provinciale continuano a trovare applicazione le norme relative ai limiti di età per il collocamento a riposo d’ufficio previsti per i corrispondenti Corpi statali.”