(1) Dopo l’articolo 46 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è inserito il seguente articolo 46/bis:
“Art. 46/bis (Disposizioni sull’inquadramento del personale in caso di passaggio alla Provincia)
1. In caso di passaggio alla Provincia di personale di altri enti pubblici, fino ad una sistematica disciplina per mezzo di contratti collettivi, l’inquadramento del personale secondo i contratti provinciali fa riferimento alle voci fisse e continuative, pensionabili, connesse all’inquadramento posseduto. Queste possono ricomprendere eventuali voci fisse già definitivamente maturate ad personam. Indennità connesse a singole mansioni non più svolte o non previste dal sistema retributivo provinciale non possono essere considerate. In caso di differenze di monte ore nell’orario settimanale pieno dei due contratti di lavoro, il trattamento economico, come sopra definito, va proporzionato all’orario di lavoro previsto dal contratto provinciale e forma la base di calcolo per l’inquadramento nello stipendio tabellare di livello. Il calcolo è effettuato sulla base di 12 mensilità.
2. In caso di differenza nell’ammontare delle indennità integrative speciali o di altre voci fisse e continuative previste dai due contratti collettivi, si procede alla somma di tutte le voci fisse e continuative e al confronto della stessa con la somma delle voci corrispondenti nelle tabelle di inquadramento provinciali per la qualifica funzionale cui risulta ascritto il corrispondente profilo professionale provinciale. Si procede così all’individuazione della corrispondente posizione stipendiale secondo le tabelle provinciali, applicando l’importo immediatamente inferiore.
3. Eventuali differenze sono attribuite come assegno da riassorbire con le classi o gli scatti successivi.
4. L’anzianità di servizio maturata presso gli enti di provenienza è considerata per gli istituti basati sulla durata del servizio. Lo stipendio in godimento al momento del passaggio, come definito ai commi precedenti, è considerato già comprensivo dell’anzianità di servizio; pertanto i periodi trascorsi in servizio, i quali hanno dato luogo allo stipendio del personale che passa alla Provincia, non possono essere nuovamente considerati ai fini della progressione stipendiale provinciale, che inizia a essere calcolata sulle tabelle stipendiali provinciali dal momento dell’avvenuto passaggio.
5. In caso di mobilità regolata da fonti normative sovraordinate, la presente regolamentazione procedurale è applicabile come disciplina di dettaglio.”