(1) Dopo il comma 7 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è aggiunto il seguente comma 8:
“8. Nel caso di procedure speciali, come per esempio di procedure concorsuali per il personale insegnante ed equiparato o di percorsi di valutazione nell’ambito della procedura di concorso, il bando dispone in merito ai dettagli operativi come numero e tipo di prove d’esame, di valutazione intermedia o di preselezione.”