(1) Dopo il comma 4 dell’articolo 31 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è aggiunto il seguente comma 5:
“5. Il personale stagionale già assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato per le medesime attività. Il diritto di precedenza deve essere esercitato, mediante richiesta scritta, entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e si estingue decorso un anno da tale data.”