(1) Il comma 3 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:
“3. Se non è prevista altra forma di adeguata verifica, per i profili professionali che richiedono una particolare idoneità fisica o psichica oppure una formazione specifica è possibile stabilire un limite massimo di età non superiore ai 50 anni.”
(2) Dopo il comma 6 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, sono aggiunti i seguenti commi 7 e 8:
“7. Dopo il compimento del 65° anno di età l’assunzione nel servizio provinciale o l’iscrizione nelle graduatorie o ai concorsi provinciali per l’assunzione sono possibili solo se l’aspirante conferma, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di non aver ancora raggiunto il diritto a pensione ai sensi dell’articolo 41.
8. Le qualifiche funzionali e i profili professionali dei posti esistenti nell’organico, anche se coperti, possono essere variati, fermo restando l’obbligo del concorso pubblico, in coerenza con il piano della performance e il connesso piano triennale del fabbisogno di personale.”
(3) Dopo l’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è inserito il seguente articolo 2/bis:
“Art. 2/bis (Coordinamento delle disposizioni sulla mobilità)
1. Le disposizioni sulla mobilità contenute in leggi, regolamenti e contratti collettivi tendono all’equilibrio delle risorse e allo sviluppo della persona. I principi da osservare, derivanti dalla lettura sistematica delle relative disposizioni, si riassumono come segue:
- mobilità fra enti dell’intercomparto provinciale tra posizioni di ruolo;
- mobilità fra enti dell’intercomparto provinciale anche partendo da posizioni non di ruolo, fermo restando l’obbligo del concorso pubblico;
- mantenimento, in continuità temporale, della posizione economica fissa e continuativa maturata, anche partendo da posizioni non di ruolo;
- mobilità fra enti estranei all’intercomparto provinciale tra posizioni di ruolo;
- mantenimento, in continuità temporale, della posizione economica fissa e continuativa maturata;
- assimilazione della mobilità tra il Consiglio provinciale e l’Amministrazione provinciale a quella tra enti dell’intercomparto provinciale e Amministrazione provinciale;
- applicazione della disciplina operativa contenuta nel presente regolamento ad integrazione delle disposizioni eventualmente regolanti i singoli casi di mobilità;
- la mobilità fra profili professionali all’interno dell’Amministrazione provinciale non è più sfavorevole, dal punto di vista del trattamento economico, di quella fra enti.”