(1) Nel comma 1 dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, dopo le parole “l’Amministrazione provinciale” sono inserite le parole “, nel settore scolastico,”.
(2) Nel comma 3 dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, sono soppresse le seguenti parole: “L’incarico ha una durata massima di dodici mesi ed è rinnovabile per non oltre due anni, qualora persistano i presupposti previsti dal presente articolo e il concorso pubblico per la copertura della relativa posizione non abbia espresso vincitori. Tali limiti temporali non trovano applicazione per il settore scolastico.”