(1) Nel comma 2 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, le parole “15 giorni” sono sostituite dalle parole “60 giorni”.
(2) Dopo il comma 3 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è aggiunto il seguente comma 4:
“4. Nel rispetto dei principi di efficacia ed economicità dell’attività amministrativa, la comunicazione al personale dei posti che si rendono vacanti nell’Amministrazione tramite la rete interna provinciale intranet o altri mezzi di comunicazione non è necessaria se è già prevista una procedura apposita mediante specifiche graduatorie pubbliche e nei casi di nomina ai sensi dell’articolo 27, comma 5.”