(1) Alla fine del comma 1 dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è aggiunto il seguente periodo: “La riammissione è un provvedimento discrezionale dell’Amministrazione provinciale.”
(2) Alla fine del comma 3 dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è aggiunto il seguente periodo: “Sia in caso di giudizio positivo che in caso di giudizio negativo, la Ripartizione provinciale Personale adotta il provvedimento con efficacia temporalmente illimitata e per l’intera Amministrazione provinciale, salvo diverse indicazioni specifiche.”