(1) Il comma 1 dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:
“1. L’assunzione di personale insegnante ed equiparato avviene mediante procedure concorsuali sulla base di graduatorie pubbliche per titoli redatte conformemente ai criteri fissati dalla Giunta provinciale. Le relative regolamentazioni sono portate a conoscenza del pubblico mediante idonee forme di pubblicità e accesso. Le candidate e i candidati sono invitati alle prove di concorso secondo le disposizioni dei rispettivi bandi.”
(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è inserito il seguente comma 1/bis:
“1/bis. Per personale insegnante ed equiparato si intende: