(1) Il comma 5 dell’articolo 42 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:
“5. Il personale comandato può essere collocato in posizione di fuori ruolo per la durata del relativo comando, con adeguata motivazione. Al termine del comando, il personale è temporaneamente collocato, se necessario, in soprannumero nella struttura di provenienza fino al verificarsi delle prime vacanze nei rispettivi profili professionali o qualifiche funzionali.”