Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Il consigliere che risulti assente ingiustificato a tre sedute consecutive decade dalla carica di membro della commissione.
(2) Della decadenza è data comunicazione al Consiglio.
(3) Il consigliere che non intende più partecipare alle sedute della commissione, deve rassegnare per iscritto le dimissioni al Presidente del consiglio e al presidente della commissione.
(4) La decadenza e le dimissioni di cui ai commi 1 e 3 hanno effetto dal momento della loro comunicazione al Consiglio da parte del Presidente del consiglio.
(5) Il consigliere eletto membro della Giunta decade dalla carica di membro della commissione.
(6) Il Presidente del consiglio ne propone la sostituzione nella seduta successiva del Consiglio.
(7) Sarà chiamato a sostituire il membro uscente, salvo rinuncia da parte del gruppo, un altro consigliere dello stesso gruppo consiliare.