(1) Le commissioni presentano, sulle materie di loro competenza, le relazioni e le proposte che ritengono opportune, o che siano loro state richieste dal Consiglio.
(2) Le commissioni hanno facoltà di formulare, anche in sede di rielaborazione, di coordinamento e di integrazione di più disegni di legge concernenti una stessa materia, un testo proprio da sottoporre al Consiglio.
(3) In Consiglio viene discusso il testo elaborato dalla commissione.
(4) Il presidente della commissione stende per il Consiglio una relazione sul disegno di legge trattato; i membri della commissione che non approvino il disegno di legge hanno la facoltà di presentare una propria relazione di minoranza. Dette relazioni di minoranza, le quali devono essere preannunciate in sede di commissione, nonché la relazione del presidente della commissione, devono pervenire alla segreteria del Consiglio entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori della commissione. Prima della loro presentazione, ovvero prima dello scadere del suddetto termine, il disegno di legge non può essere iscritto all'ordine del giorno del Consiglio.
(5) La relazione della commissione viene esposta al Consiglio dal presidente della commissione o da un membro della stessa. Eventuali relazioni di minoranza vengono esposte dai loro presentatori. Su richiesta, è ammesso rinunciare all'esposizione delle relazioni, laddove nessun consigliere si opponga.
(6) Qualora un disegno di legge sia approvato all'unanimità in tutte le sue disposizioni e senza emendamenti, la commissione può astenersi dal fare una relazione scritta.