(1) Il presidente della commissione può richiedere agli assessori competenti e ai consiglieri proponenti il disegno di legge, informazioni, notizie e documenti; ha inoltre facoltà di richiedere la presenza del Presidente della Giunta e di quegli assessori che possono fornire chiarimenti sulle materie in discussione. Il Presidente della Giunta o l'assessore competente possono farsi sostituire. La commissione discute solo i disegni di legge ai quali siano stati allegati la documentazione necessaria per il relativo esame ed, in particolare, i testi di tutte le norme giuridiche alle quali viene fatto riferimento nel disegno di legge. Inoltre deve essere espressamente specificato in quale lingua è stato redatto il testo originale del disegno di legge, al quale va allegata un'esatta traduzione.
(2) Il proponente un disegno di legge ha diritto di partecipare senza diritto di voto alle sedute della commissione per illustrare in modo circostanziato il disegno di legge; va sempre invitato l'assessore competente per la materia da trattare.
(3) Se il disegno di legge è di iniziativa popolare, il presidente della commissione convoca il primo firmatario o un suo delegato per illustrare il disegno di legge stesso. Qualora il disegno di legge sia stato presentato da più consiglieri, il diritto a partecipare alle sedute spetta al primo firmatario e, in caso di impedimento di questi, a uno dei cofirmatari.
(4) Il presentatore di un disegno di legge può farsi assistere da un esperto.
(5) I disegni di legge aventi lo stesso oggetto vanno trattati congiuntamente.