Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Le relazioni delle commissioni devono pervenire ai consiglieri almeno cinque giorni prima della discussione in aula.
(2) In caso di integrazioni dell'ordine del giorno per comprovata urgenza, il Presidente ha la facoltà di ridurre il suddetto termine a ventiquattro ore.