(1) Le commissioni sono convocate separatamente, per la prima volta, dal Presidente del consiglio, per procedere a scrutinio segreto all'elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario.
(2) Nella loro prima seduta le commissioni sono presiedute dal consigliere più anziano di età.
(3) Nell'elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario, se nessuno riporta la maggioranza assoluta di voti dei presenti, si procede, nel corso della stessa seduta, al ballottaggio fra i due consiglieri che abbiano ottenuto il maggior numero di voti; risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti; a parità di voti risulta eletto il consigliere più anziano di età. Svolge le funzioni di segretario sostituto il membro più giovane di età, fra coloro che non ricoprano una delle cariche sopra citate.
(4) Il presidente eletto comunica tempestivamente per iscritto l'esito delle elezioni al Presidente del consiglio.
(5) In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un membro di commissione che riveste la carica di presidente, vicepresidente o segretario, la commissione procede secondo le modalità stabilite dai commi precedenti, al rinnovo della carica rimasta scoperta. Il rinnovo deve avvenire entro quindici giorni dalla data in cui il membro deceduto, dimissionario o decaduto è stato sostituito.