Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Le commissioni deliberano a maggioranza dei presenti. Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo quanto previsto dall'articolo 31, comma 1. In caso di parità di voti decide il voto di chi presiede.
(2) In tutte le commissioni ciascun membro ha, anche come singolo, pieno diritto propositivo.