(1) Qualora un/una componente della commissione ne faccia richiesta, viene data lettura della relazione accompagnatoria al disegno di legge; di seguito viene dichiarata aperta la discussione generale.
(2) Alle osservazioni dei componenti/delle componenti della commissione rispondono il relatore/la relatrice, un/una proponente o il/la presidente, dopodichè i/le componenti possono intervenire una seconda volta; anche in questo caso rispondono il relatore/la relatrice, un/una proponente o il/la presidente, dopodichè la discussione generale viene dichiarata chiusa. Il tempo a disposizione di ciascun/ciascuna componente della commissione e del/della proponente del disegno di legge è di complessivi trenta minuti.
(3) Il/La presidente pone quindi in votazione il passaggio alla discussione articolata.
(4) Se il passaggio non viene approvato, non si procede alla discussione articolata e il/la presidente della commissione rimette il disegno di legge al/alla Presidente del Consiglio con una relazione della commissione.
(5) La discussione articolata avviene secondo la procedura e i tempi di cui all'articolo 97/quinquies, comma 1, lettere a), b) e d). I/Le componenti della commissione e la Giunta possono presentare emendamenti, compresi quelli diretti a inserire articoli aggiuntivi, nonché subemendamenti anche nel corso della discussione articolata. I consiglieri/Le consigliere appartenenti ai gruppi consiliari non già rappresentati nella commissione possono presentare emendamenti diretti a inserire articoli aggiuntivi entro il termine e secondo le modalità previsti dall'articolo 97/sexies, comma 1, e possono illustrare gli stessi nel corso della loro discussione. 28)