Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) In caso di impossibilità ad intervenire alle sedute, il consigliere deve tempestivamente informarne il presidente della commissione. Il mancato avviso di assenza, ovvero quando il membro di commissione non abbia provveduto alla propria sostituzione, equivale ad assenza ingiustificata.
(2) In caso di prolungata assenza, il consigliere deve chiedere preventivamente congedo al Presidente del consiglio, al fine di essere considerato assente giustificato. Di tale assenza viene data comunicazione al presidente della rispettiva commissione.
(3) I presidenti delle commissioni comunicano al Presidente del consiglio i nomi di coloro che sono risultati assenti ingiustificati per tre volte consecutive.