Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Alle proposte di impugnativa di cui agli articoli 97 e 98 dello Statuto di autonomia si applicano, in quanto possibile, le disposizioni previste per la trattazione dei disegni di legge.
(2) Qualora l'applicazione dei termini stabiliti nel presente regolamento rendesse impossibile o difficile il rispetto dei termini di ricorso fissati dalla legge sul funzionamento della Corte costituzionale o dallo Statuto di autonomia, il Presidente del consiglio è tenuto a prescrivere alle competenti commissioni delle scadenze che consentano al Consiglio di deliberare sull'argomento entro il termine utile per la presentazione delle impugnative.