(1) È garantita la mobilità della dirigenza tra le varie strutture dirigenziali della Provincia e tra gli enti strumentali della stessa nonché con il settore privato, con l’obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti, in cui acquisire nuove competenze, e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative. È altresì favorita la mobilità della dirigenza tra le varie strutture dirigenziali pubbliche. Le dirigenti e i dirigenti che sono collocati in aspettativa mantengono la qualifica acquisita.