(1) Con la procedura prevista dall’Art. 5 sono conferiti alle e ai dirigenti di prima fascia incarichi speciali strategici con funzioni di amministrazione attiva, consulenza, studio e ricerca ad altissimo contenuto professionale, funzioni ispettive e di controllo, funzioni di natura tecnico-professionale di altissimo livello e attività finalizzate alla realizzazione di progetti di dimensioni e complessità particolari.
(2) Le funzioni di amministrazione attiva di cui al comma 1 comprendono la stipula di contratti di importo inferiore alla soglia UE e di contratti di importo superiore alla soglia UE, che non siano di particolare rilevanza, nonché l’autorizzazione alla registrazione nelle scritture contabili dell’impegno di spesa e dell’atto di liquidazione. 6)