(1) Nell’ambito di processi di razionalizzazione, riorganizzazione e accorpamento di strutture dell’Amministrazione provinciale, di enti dipendenti della Provincia e di società controllate, al fine di garantire la continuità dei servizi è consentito il cumulo temporaneo di incarichi dirigenziali presso gli enti interessati, nel rispetto dei piani di riorganizzazione deliberati dalla Giunta provinciale. Il conferimento di tali incarichi avviene nel rispetto della disciplina statale in materia di cumulo di impieghi e di incompatibilità di incarichi.