(1) Con la procedura prevista dall’articolo 7 sono conferiti alle e ai dirigenti di seconda fascia incarichi speciali complessi con funzioni di amministrazione attiva, consulenza, studio e ricerca ad alto contenuto professionale, funzioni ispettive e di controllo, funzioni di natura tecnico-professionale di alto livello e attività finalizzate alla realizzazione di progetti di grandi dimensioni e complessità.
(2) Le funzioni di amministrazione attiva di cui al comma 1 comprendono la stipula di contratti di importo inferiore alla soglia UE nonché l’autorizzazione alla registrazione nelle scritture contabili dell’impegno di spesa e dell’atto di liquidazione. 7)