(1) Qualora si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti ovvero l’inosservanza delle direttive impartite dal/dalla dirigente superiore per motivi imputabili al/alla dirigente, l’incarico dirigenziale di struttura, l’incarico speciale strategico o l’incarico speciale complesso viene revocato, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio. Nei casi di responsabilità particolarmente grave o reiterata, si procede al licenziamento.
(2) Ai/Alle dirigenti cui è stato revocato l’incarico dirigenziale di struttura, l’incarico speciale strategico o l’incarico speciale complesso non spetta più la retribuzione connessa all’incarico stesso.
(3) I dirigenti e le dirigenti cui è revocato definitivamente l’incarico dirigenziale di struttura, l’incarico speciale strategico o l’incarico speciale complesso ovvero cui non è rinnovato o conferito un altro incarico dirigenziale a seguito dell’esito negativo delle valutazioni effettuate, rimangono iscritti al ruolo unico per un periodo non superiore a tre anni. Trascorso tale periodo senza che al/alla dirigente sia stato conferito un nuovo incarico, l’interessato/interessata decade dalla qualifica di dirigente ed è cancellato/cancellata dal ruolo unico.
(3/bis) Con regolamento di esecuzione ai sensi dell’articolo 21 e nell’ambito della contrattazione collettiva sono definiti gli aspetti di dettaglio per l’applicazione del presente articolo. 8)