(1) Le disposizioni della presente legge si applicano ai seguenti ingredienti contenuti negli alimenti destinati alle “collettività”:
(2) Per “collettività” ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera d) del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 si intende “qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale”. Ai fini della presente legge rientrano in questa categoria anche strutture quali i ristori di campagna (“Buschenschank”) nonché la somministrazione di pasti e bevande presso la sede aziendale (“Hofschank”).